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Praticante e dipendente è possibile PDF Stampa E-mail
Scritto da L. Brancaccio   
Martedì 20 Gennaio 2009 11:34

La Cassazione interviene sulla compatibilita di un lavoro
a tempo pieno per un aspirante legale Praticante e dipendente
è possibile Se non ammesso al tirocinio, può avere un altro
impiego Pagina a cura DI DEBORA ALBERICI a Cassazione spezza una lancia in favore dei praticanti avvocati non amómessi al patrocinio: possono essere, contestualmente, dipendenti pubblici o privati, anche full time. È quanto stabilito dalle Sezioni unite civili della Suprema corte che hanno accolto, con la sentenza n. 28170 del 26 novembre 2008, il ricorso di un praticante, cancellato dall'albo, con una delibera del Consiglio,
perché era un Carabiniere.

Il massimo consesso di Piazza
Cavour ha motivato questa decisione sostenendo che non c'è
incompatibilità fra chi, di fatto, sta ancora imparando la professione senza svolgere un mandato difensivo e chi e assunto da un ente pubblico o privato. Ciò perché tali incompatibilità, e cioè quelle previste per gli avvocati, «possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio».

L'approdo giurisprudenziale raggiunto dalla Cassazione è importante e non lascia spazio a dubbi: «trattandosi di preclusioni volte a garantire
l'indipendente svolgimento del mandato professionale», ecco
l principio affermato, «le incompatibilità non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono essere
iscritti nell'apposito Registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati».

L'impatto della decisione sul mondo dei legali non è da poco. Sono infatti
tantissimi i giovani che, finora, hanno dovuto scegliere fra la pratica professionale o il lavoro subordinato, buttando nel cestino, in molti casi, opportunità lavorative interessanti.
Ma questo problema è stato ora superato. Bacchettando la delibera
del Consiglio nazionale forense di cancellare dall'albo il ragazzo, il Collegio esteso ha affermato che «suscita forti perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento». Non solo. La professione forense potrebbe essere una seconda scelta: «non è infatti infrequente la
possibilità», spiega ancora la Cassazione, «che taluno decida
di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662 del 1996 che ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali)».

 

 

  

 Il caso Era un giovane laureato in giurisprudenza di Bergamo che, per vivere, aveva dovuto fare il carabiniere. Poi si era iscritto all'albo dei praticanti non ammessi al patrocinio per imparare la professione. L'ordine
lo aveva iscritto con riserva e poi lo aveva cancellato. Lui aveva impugnato la delibera di fronte al Consiglio nazionale forense ma non aveva ottenuto niente. Così ha fatto ricorso in Cassazione e/questa volta, ha vinto. Quindi il giovane Carabiniere resterà iscritto nell'albo dei praticanti non abilitati di
Bergamo.

 A studio praticanti per sempre Solo sei mesi fa
la Cassazione ha reso un'altra decisione particolarmente favorevole
ai giovani aspiranti avvocati. I praticanti senza abilitazione possono infatti rimanere iscritti all'albo sine die, senza limiti di tempo. Un bei vantaggio soprattutto se si pensa che ora possono anche essere lavoratori a tempo pieno.

Ma anche in questo caso il principio affermato dal Collegio esteso è
molto chiaro (sentenza n. 17761 del 30 giugno 2008) «in tenia di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta
del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto
on potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze
con un professionista già abilitato».
 

Stesse sanzioni per i praticanti e gli avvocati Sul fronte-delie sanzioni disciplinari ad aprile del 2008 la Cassazione, con la sentenza n. 9166,
ha messo sullo stesso piano i praticanti e i professionisti già iscritti all'albo. Infatti, se pur con modalità diverse, nonche i primi possono essere sospesi e tale sospensione può essere scontata in un secondo momento, quando hanno già passato l'esame. «La sanzione della sospensione applicabile
 ai praticanti», si legge in sentenza, «pur trovando attuazione attraverso modalità differenti, non è diversa dalla sospensione dell'esercizio
della professione prevista per gli avvocati.

 Tale sanzione può essere scontata anche dopo l'iscrizione del professionista nell'albo, atteso che l'ordinamento disciplinare della professione è unitario, come si desume dal rinvio contenuto nell'ari. 58
del r.d. n. 37 del 1934, oltre che dalla funzione della pratica
forense».
 Il principio affermato dal Palazzaccio Trattandosi di preclusioni volte a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all'art. 3 del rdl n. 1578 del 1933 non si applicano ai pra ticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito Registro speciale anche se legati
da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.
 
I praticanti non a-Bi» litoti che lavorano possono essere iscritti
nel registro speciale
 


Reference date : 19/01/09
Data   :19/01/09 09.19

 


 
        
Ricevuta alle: 09:20 (GMT+1) in data: 19-01-2009  via linea N.: 2

 

  

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Gennaio 2009 16:54  
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