Legislazione
Perchè l'infermiere non è più "professionale" DECRETO 14 SETTEMBRE 1994 N. 739
Domenica 20 Luglio 2008 10:44
DECRETO 14 SETTEMBRE 1994 N. 739
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’infermiere.
Il Ministro della Sanità
Visto l’art. 6, comma3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: " Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421",
nel testo modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere;
Ritenuto di prevedere disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela
della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell’infermiere
geriatrico addetto all’area geriatrica anziché quella dell’infermiere addetto al controllo delle
infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso,
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
ADOTTA
Il seguente regolamento:
Articolo 1
1 E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è
l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione
all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica;
2 L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei
malati e dei disabili di tute le età e l’educazione sanitaria.
3 L’infermiere:
a. partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e
formula i relativi obiettivi;
c. pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
d. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e. agisce sia individualmente sia in collaborazione con glia altri operatori sanitari e sociali;
f. per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di
supporto;
g. svolge la sua attività professionale in strutture sanitari e pubbliche o private, nel
territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4 L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5 La formazione infermieristica post- base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli
infermiere di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che
permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a. Sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b. Pediatria: infermiere pediatrico;
c. Salute mentale – psichiatria: infermiere psichiatrico;
d. Geriatria: infermiere geriatrico;
e. Area Critica: infermiere di area critica.
6. 6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio Sanitario Nazionale,
potranno essere individuate, con decreto del Ministero della Sanità, ulteriori aree
richiedenti una formazione complementare specifica.
7. 7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della Sanità e si
conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo
preferenziale per l’esercizio di funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il
superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è
strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in
presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
1 Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 , del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Artico 3
1 Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento ,che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini
dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112. Assenze per malattia
Ultimo aggiornamento Martedì 15 Luglio 2008 21:32 Martedì 15 Luglio 2008 21:28
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazioen, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
Art. 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita’ o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu’ favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di
bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza
viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’ dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. (Quelle attuali sono 10.00/12.00 e 17.00/19.00)
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa
vigente, definiscono i termini e le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita’, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le assenze
dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste
dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Venerdì 11 Luglio 2008 23:29
Decreto Legge n. 112 pubblicato sulla G.U. n.147 del 25.06.2008 ART. 70
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 20 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. Scompare la pensione privilegiata concessa a tutti coloro i quali sia stata riconosciuta un’infermità discendente da causa di servizio Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per a contrattazione integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Questo articolo prevede che, per i primi 10 giorni di malattia sofferta dal dipendente pubblico, militari inclusi, vengano decurtate tutte le indennità. Se il dipendente pubblico si ammala, per qualsiasi ragione, dovrà restare a disposizione delle visite fiscali dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, festivi e non lavorativi compresi.
Legge 3 aprile 2001, n. 120 Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Giugno 2008 19:15 Mercoledì 04 Giugno 2008 19:10
Art. 1. 1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Malattia - Aspettativa - Maternità
Ultimo aggiornamento Domenica 01 Giugno 2008 12:35 Domenica 01 Giugno 2008 12:32
Malattia
Un dipendente, assunto a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova, può richiedere di assentarsi dal lavoro in seguito a problemi di salute purché documentati da certificato medico, fino ad un massimo di 547 giorni (18 mesi) percependo lo stipendio secondo un calcolo di giorni effettuati di malattia nei 3 anni precedenti alla richiesta.
|
Giorni |
Stipendio |
Mesi |
|
274gg |
100% |
9 mesi |
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91gg |
90% |
3 mesi |
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182gg |
50 % |
6 mesi |
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547gg |
TOTALE |
18 mesi |
Tutela della maternità
C’è differenza tra l’aspettativa per motivi personali è quella per maternità. Art. 53 comm. 7 Tutela della maternità “Nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva fra gli stessi di dieci mesi. Detto congedo è fruibile anche frazionatamene.
In relazione agli ultimi quattro mesi il congedo è frazionabile per periodi non inferiori al mese e, se il congedo è riferito al periodo estivo, la richiesta va presentata entro il 30 aprile dell’anno di fruizione o in data successiva da stabilirsi a livello di contrattazione decentrata.
Nel caso di più richieste nell’ambito della stessa unità operativa è prevista una rotazione del personale, al fine di garantire i livelli di assistenza, secondo criteri da definire in sede di contrattazione decentrata.”
Riassumendo, ha diritto il genitore dopo l’astensione obbligatoria per maternità (in pratica i tre mesi dopo la nascita), e sono:
1 mese al 100% dello stipendio e 5 mesi al 30%, in seguito puoi richiederne altri 5 mesi senza percepire stipendio. Si ha diritto per ogni figlio fino al compimento del 8° anno di vita, si possono prenderli frazionati o continuativi, l’importante è farne richiesta almeno 15 giorni prima.
Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c). … 8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra Azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa azienda o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e otivata richiesta, possono almeno 15 giorni prima.'to delderne altri 5 mesi senza percepire stipendio. endio e 5 mesi al 30%.
Documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238.
Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.”
Competenze e responsabilità dell'infermiere nell'emotrasfusione
Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio 2009 19:31 Lunedì 12 Maggio 2008 21:16
Quali sono le competenze e le responsabilità dell’infermiere nell’esecuzione del prelievo per le prove di compatibilità in caso di richiesta di emotrasfusione, e nella trasfusione di sangue ed emoderivati?
La legge 4 maggio 1990 n.107 all’art. 3, precisa che "il prelievo di sangue intero é eseguito da un medico o, sotto la sua responsabilità e in sua presenza, da un infermiere professionale". Non si ritiene che tale disposizione sopravviva all’ondata abrogatrice delle norme mansionariali, in quanto nata essa stessa come deroga al mansionario dati gli angusti limiti riconosciuti all’infermiere dal D.P.R. 225/1974. Il prelievo in questione era ovviamente da riferirsi esclusi-vamente al salasso per la donazione.
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