Legislazione

Il soccorritore in Italia: rilevanti responsabilità di chi è senza status

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Gennaio 2012 11:57 Scritto da Altalex Venerdì 06 Gennaio 2012 11:50

Il presente articolo ha lo scopo di approfondire le tematiche riguardanti la responsabilità penale e civile del soccorritore, con un necessario preambolo dedicato a tratteggiarne un profilo storico e sociale. Attraverso la lettura della normativa vigente, unita ad un’analisi dello stato dell’arte di dottrina e giurisprudenza in materia, si cercherà di pervenire a conclusioni chiarificatrici in un contesto nel quale, per ora, si “naviga a vista”.

 

 

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Anche l'infermiere paga la «colpa medica»

Scritto da Il sole24h Martedì 21 Giugno 2011 13:24

Anche l'infermiere è responsabile penalmente per "colpa medica". Anche a lui spetta un ruolo nella tutela della salute del paziente, un ruolo cautelare, per esempio, per quanto riguarda il controllo del decorso postoperatorio e sulla convalescenza.

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Decreto legislativo per i lavori usuranti

Scritto da Redazione Venerdì 20 Maggio 2011 16:04

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 108 del 11/5/2011) il decreto legislativo che fissa i requisiti per coloro che, avendo svolto lavori usuranti, possono anticipare il pensionamento (fino a tre anni!) rispetto ai tempi che sono diventati ormai “normali”, cioè …lunghi.

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Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali

Scritto da Redazione Venerdì 22 Aprile 2011 14:09

MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 16 dicembre 2010
Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.
(11A04974)
(GU n. 90 del 19-4-2011)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di
processo civile ed in particolare l'art. 11, recante delega al Governo in
materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione
di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennita' di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009,
n. 69»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), punto 4, ai sensi del
quale la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della
sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che
risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, si espleta
anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di
specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta;
Visto che, ai sensi del citato punto 4), possono essere svolte presso la
farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti
delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del citato decreto legislativo
n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e' aggiunta, dopo la lettera c), la
seguente lettera c-bis: «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il
limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo
Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni
prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9
e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421» e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie»;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonche' della professione ostetrica»;
Vista la legge 2 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-
sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei
relativi ordini professionali»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, recante
«Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'infermiere»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 741, recante
«Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del fisioterapista»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000,
sull'equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000,
concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario
di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base;
Ritenuto di disciplinare in maniera organica le modalita' che, nel rispetto
della vigente normativa, dovranno essere osservate dalle farmacie ai fini
dell'erogazione dei servizi di cui sopra;
Sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, la
Federazione Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I., l'Associazione Italiana
Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18
novembre 2010;
Decreta:

Art. 1

Operatori abilitati
1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto puo' essere effettuata
esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo
abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio
professionale laddove esistente.
2. Il farmacista titolare o direttore e' tenuto ad accertare, sotto la propria
responsabilita', il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi,
laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi
provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative
dei fisioterapisti cosi' come individuate dal Ministero della salute.
3. Le attivita' erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono
essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel
rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e
gestionale del farmacista titolare o direttore.
Art. 2

Regime delle prestazioni
1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate a carico
del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali
di cui al successivo art. 5, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali,
in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali
sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Art. 3

Prestazioni erogabili dagli infermieri
1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all'art. 2,
l'infermiere, all'interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994 n.739,
per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'infermiere puo'
avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la
farmacia.
3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono
altresi' erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il
supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni: a) supporto
alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo; b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi
intramuscolo; c) attivita' concernenti l'educazione sanitaria e la
partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; d) iniziative
finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.
4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito
degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, le prestazioni,
rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da
medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi
utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.
5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, nonche' nel rispetto della normativa
vigente, l'infermiere puo' erogare sia all'interno della farmacia, sia a
domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle
effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a
domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a
garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attivita' possono
essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida
tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni. Gli infermieri intervengono altresi'
d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste
dal profilo professionale di appartenenza.
Art. 4

Prestazioni erogabili dai fisioterapisti
1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il fisioterapista puo' erogare
all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al
decreto del Ministro della sanita' n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni
professionali: a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di
propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al
superamento del bisogno riabilitativo; b) attivita' terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psico motorie e cognitive e
viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli
obiettivi di recupero funzionale.
2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve
rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali,
sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente,
nell'ambito dei precedenti settori.
Art. 5

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri
per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario
nazionale, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei
correlati accordi di livello regionale.
2. L'accordo nazionale definisce, altresi', i principi ed i criteri in base ai
quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneita' dei
locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.
3. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei
locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo
svolgimento di attivita' infermieristiche e fisioterapiche.
4. Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi effettuabili
nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche competenze professionali e
nell'ambito dei connessi profili di responsabilita'.
5. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente
decreto non puo' comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Art. 6

Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle
singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali
correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni
legislative regionali in materia.
2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 dicembre 2010.

Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 3, foglio n. 218.

 

Infermiere lavoro usurante (Decreto)

Scritto da Redazione Giovedì 03 Febbraio 2011 19:25

Il decreto sui lavori usuranti che, in sostanza, ripercorrerà quanto già previsto dal Governo precedente, dovrà identificare i casi in cui i lavoratori adibiti ad attività faticose avranno diritto a benefici pensionistici (fino a tre anni di anticipo per l'accesso alla pensione, a fronte di almeno 35 anni di contributi). Andrà in Parlamento entro il 24 febbraio per evitare che scada la delega.

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La realtà psichiatrica è usurante per chi ci lavora

Scritto da Infermierediritto - Luigi D'Onofrio Lunedì 10 Gennaio 2011 14:18

Dopo alcune vicissitudini personali, torno finalmente ad occuparmi di infermieristica legale. Una sentenza, emessa nelle scorse settimane dalla Corte d'Appello di Trento, confermando quanto stabilito nella sentenza del luglio 2009 emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo, ha introdotto l'importante e quasi inedito riconoscimento della rilevanza dello stress lavorativo fisico e psichico come fattore causale nell'insorgere o nel pieno manifestarsi di patologie cardiovascolari.

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NORMATIVA INERENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO

Scritto da Redazione Giovedì 02 Dicembre 2010 14:59

  1. Deve essere scritto (CCNL 01.09.95 Art.28): in giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono scritte. L'ordine di servizio, che è un'ingiunzione al dipendente di violare le norme contrattuali, deve essere scritto anche per tutela sia del dipendente stesso che dell'azienda. Tale tutela non è presente se viene emesso verbalmente.
  2. Deve pervenire per tempo: e quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa. Il lavoratore non è tenuto a farsi reperire al proprio domicilio, né telefonicamente né con altri sistemi, tranne nel caso della pronta disponibilità (Art. 7 CCNLI 20.09.01).
  3. Deve essere motivato: nell'ordine di servizio deve apparire la motivazione per la quale è stato emesso, a garanzia della liceità dello stesso.
  4. Deve essere uno strumento eccezionale: altrimenti diverrebbe straordinario programmato, espressamente vietato dalla normativa in vigore (CCNL 07.04.99 Art.34 comma 1).  La copertura dei turni deve essere garantita sulla base dei criteri organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi dovuti ad imprevisti. Se vi è carenza d'organico dovuta a motivi contingenti, la Direzione può organizzare i turni utilizzando l'istituto contrattuale della pronta disponibilità.
  5. Non deve sovrapporsi ad altri istituti contrattuali già previsti: non può essere utilizzato per il richiamo in servizio "oggi per oggi", in quanto si cade nell'istituto della pronta disponibilità. In questo caso, se il dipendente si rifiuta di adempiere l’ordine di servizio, non possono essere prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti. Inoltre il codice deontologico prevede per il personale infermieristico l'obbligo di presentarsi in servizio solo in caso di calamità pubblica. In caso di richiamo in servizio "oggi per domani", il ricorso all'ordine di servizio può essere legittimo, a patto che si rispettino una serie di vincoli. Infine esiste anche una sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il diritto del dipendente a potersi organizzare e programmare la propria vita privata. In caso di prolungamento dell'orario di servizio il dipendente è costretto a rimanervici fino all'arrivo della sostituzione (art.10 codice deontologico dell'infermiere e art.593 del C.P.); ma spetta al dirigente autorizzarlo (CCNL07.04.99 Art.34 comma 2) e, quindi, nel caso di più infermieri presenti, decidere e segnalare chi dovrà fermarsi in servizio.In caso di sospensione o interruzione delle ferie (art.19 CCNL), è necessario l'ordine di servizio, ma il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire almeno 15 giorni di congedo nel periodo estivo ai dipendenti che ne facciano richiesta e la fruizione del congedo ordinario (ferie) entro l'anno solare, al massimo, in caso di comprovata necessità di servizio entro i sei mesi successivi (!!!).
  6. Deve essere firmato dal dirigente responsabile in modo che si assuma la responsabilità dell'atto amministrativo.
  7. Non esiste un limite numerico di ordini di servizio effettuabili.
  8. Deve recare la data di emissione.
  9. Deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire al dipendente.

Alla luce della normativa vigente, la maggior parte degli ordini di servizio emessi dall'amministrazione di quest’azienda non sono conformi alla legge, quindi sono da considerarsi nulli. I dipendenti che non ottemperino agli ordini di servizio che non presentano le caratteristiche sopra citate non possono incorrere in alcuna sanzione né disciplinare né penale, anzi, parrebbero esserci gli estremi per una denuncia per illecito amministrativo e abuso di potere.Si ribadisce, inoltre, che l'ordine di servizio non implica alcuna conseguenza negativa sul curriculum professionale, né alcuna penalizzazione nelle valutazioni di merito per i lavoratori che vi ottemperino correttamente. L'ordine di servizio, pertanto, può essere richiesto dal dipendente ogni qualvolta ritenuto necessario a garanzia e salvaguardia dei propri diritti.


NORMATIVA INERENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIOCCNL 01.09.95Art.283. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:h. eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata, per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.

Art.181. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico...2. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;c) orario di lavoro articolato (...) con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore;e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.08.91 N.266.

Art.198. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle esigenze del dipendente.9. (...) la fruizione delle ferie dovrà avvenire (...) assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.10.

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché dell'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art.202. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo delle esigenze di servizio.3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

ART. 7 CCNLI 20.09.011. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura neltempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.6. Il servizio di p.d. va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La p.d. ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità di L.40.000 per ogni 12 ore.7. Due turni di p.d. sono prevedibili solo nei giorni festivi.8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.10. Di regola non potranno essere previste più di sei turni di p.d. al mese.
Codice penaleArt. 593Abbandono di persone incapaci.
Codice deontologico dell'infermiere professionale
Art.10L'infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senza la certezza della sostituzione.

CCNL 07.04.99Art.341. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. (...)6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.

 

Nuove disposizioni per la gestione del Servizio Sanitario - DGR n. 621 del 13/10/2010

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Novembre 2010 19:19 Scritto da sanita.regione.lombardia.it Mercoledì 10 Novembre 2010 18:21

medico di base

Sono state deliberate le  nuove regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale (DGR n. 621 del 13/10/2010 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010 - III provvedimento); di seguito alcune importanti novità:

Durata dell'impegnativa
Le impegnative per prescrivere gli esami saranno valide per 1 anno, a partire dalla data di compilazione da parte del medico fino alla data di prenotazione della stessa prestazione.

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I motivi di licenziamento vanno dimostrati sentenza n. 5765/2010

Ultimo aggiornamento Sabato 09 Ottobre 2010 09:30 Scritto da L. Brancaccio Venerdì 08 Ottobre 2010 18:42

Nella pubblica amministrazione «scarso rendimento», «bassa preparazione professionale» e «carente affidabilità», se non dimostrati adeguatamente, non sono di per sé elementi sufficienti per licenziare un dipendente. Anche se si tratta di un precario con contratto a termine. La sentenza n. 5765/2010, emessa dalla quarta sezione della Lombardia, ha accolto il ricorso di un'infermiera contro il provvedimento di licenziamento voluto nel lontano 1995 dall' amministrazione dell'Istituto neurologico Besta. La decisione riguardava un intero gruppo di infermieri evidentemente giudicati negativamente dai vertici dell'ospedale.

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Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (Legge n 38-10)

Giovedì 02 Settembre 2010 18:31

(G.U. 19 marzo 2010, n. 65)

Art. 1.
(Finalità)

 

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.

2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:

a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

 

 

Art. 2.
(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «cure palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;

e) «assistenza residenziale»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;

f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;

g) «day hospice»: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;

h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche.

 

 

Art. 3.
(Competenze del Ministero della salute
e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

 

1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanità, tenuto conto anche dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'attuazione dei princìpi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

 

 

Art. 4.
(Campagne di informazione)

 

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.

2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.

3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 

Art. 5.
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore)

 

1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presìdi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale.

2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica, l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.

4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»)

 

1. Al fine di rafforzare l'attività svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», è autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per l'anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2011.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l'integrazione a livello territoriale.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.

 

 

Art. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore
all'interno della cartella clinica)

 

1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.

2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario
in materia di cure palliative e di terapia del dolore)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore.

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

3. L'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.

4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito delle due reti.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 9.
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative
e per la terapia del dolore)

 

1. Presso il Ministero della salute è attivato, eventualmente anche attraverso l'istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attività del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attività collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:

a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;

c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;

d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture delle due reti;

e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;

f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;

g) le attività di ricerca;

h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.

3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

4. Per le spese di funzionamento di tale attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

 

 

Art. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso
ai medicinali impiegati nella terapia del dolore)

 

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale»;

b) nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). - 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;

c) all'articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: «La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute»;

d) all'articolo 41, comma 1-bis, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;

e) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis»;

f) all'articolo 43, commi 7 e 8, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;

g) all'articolo 45, comma 1, le parole: «che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta» sono sostituite dalle seguenti: «che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente»;

h) all'articolo 45, comma 2, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis»;

i) all'articolo 45, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore»;

l) all'articolo 45, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;

m) all'articolo 45, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato»;

n) all'articolo 60:

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione»;

3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati»;

o) all'articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»;

p) all'articolo 63:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione»;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47»;

r) all'articolo 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500»;

s) all'articolo 73, comma 4, le parole: «e C, di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14»;

t) all'articolo 75, comma 1, le parole: «e C» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14».

 

 

Art. 11.
(Relazione annuale al Parlamento)

 

1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui all'articolo 9.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

 

 

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 



Read more: http://www.eius.it/normativa/2010/003.asp#ixzz0yOW31TjH
 

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