Legislazione
Il soccorritore in Italia: rilevanti responsabilità di chi è senza status
Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Gennaio 2012 11:57 Scritto da Altalex Venerdì 06 Gennaio 2012 11:50
Il presente articolo ha lo scopo di approfondire le tematiche riguardanti la responsabilità penale e civile del soccorritore, con un necessario preambolo dedicato a tratteggiarne un profilo storico e sociale. Attraverso la lettura della normativa vigente, unita ad un’analisi dello stato dell’arte di dottrina e giurisprudenza in materia, si cercherà di pervenire a conclusioni chiarificatrici in un contesto nel quale, per ora, si “naviga a vista”.
Leggi tutto: Il soccorritore in Italia: rilevanti responsabilità di chi è senza status
Anche l'infermiere paga la «colpa medica»
Scritto da Il sole24h Martedì 21 Giugno 2011 13:24
Anche l'infermiere è responsabile penalmente per "colpa medica". Anche a lui spetta un ruolo nella tutela della salute del paziente, un ruolo cautelare, per esempio, per quanto riguarda il controllo del decorso postoperatorio e sulla convalescenza.Decreto legislativo per i lavori usuranti
Scritto da Redazione Venerdì 20 Maggio 2011 16:04
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 108 del 11/5/2011) il decreto legislativo che fissa i requisiti per coloro che, avendo svolto lavori usuranti, possono anticipare il pensionamento (fino a tre anni!) rispetto ai tempi che sono diventati ormai “normali”, cioè …lunghi.Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali
Scritto da Redazione Venerdì 22 Aprile 2011 14:09
MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 16 dicembre 2010
Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali.
(11A04974)
(GU n. 90 del 19-4-2011)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di
processo civile ed in particolare l'art. 11, recante delega al Governo in
materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione
di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennita' di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009,
n. 69»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), punto 4, ai sensi del
quale la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della
sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che
risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, si espleta
anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di
specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta;
Visto che, ai sensi del citato punto 4), possono essere svolte presso la
farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti
delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del citato decreto legislativo
n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e' aggiunta, dopo la lettera c), la
seguente lettera c-bis: «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il
limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo
Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni
prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9
e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421» e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie»;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonche' della professione ostetrica»;
Vista la legge 2 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-
sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei
relativi ordini professionali»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, recante
«Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'infermiere»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 741, recante
«Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del fisioterapista»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000,
sull'equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000,
concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario
di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base;
Ritenuto di disciplinare in maniera organica le modalita' che, nel rispetto
della vigente normativa, dovranno essere osservate dalle farmacie ai fini
dell'erogazione dei servizi di cui sopra;
Sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, la
Federazione Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I., l'Associazione Italiana
Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18
novembre 2010;
Decreta:
Art. 1
Operatori abilitati
1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto puo' essere effettuata
esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo
abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio
professionale laddove esistente.
2. Il farmacista titolare o direttore e' tenuto ad accertare, sotto la propria
responsabilita', il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi,
laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi
provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative
dei fisioterapisti cosi' come individuate dal Ministero della salute.
3. Le attivita' erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono
essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel
rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e
gestionale del farmacista titolare o direttore.
Art. 2
Regime delle prestazioni
1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate a carico
del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli specifici accordi regionali
di cui al successivo art. 5, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali,
in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali
sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Art. 3
Prestazioni erogabili dagli infermieri
1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all'art. 2,
l'infermiere, all'interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994 n.739,
per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'infermiere puo'
avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la
farmacia.
3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono
altresi' erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il
supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni: a) supporto
alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo; b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi
intramuscolo; c) attivita' concernenti l'educazione sanitaria e la
partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; d) iniziative
finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.
4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell'ambito
degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, le prestazioni,
rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da
medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi
utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.
5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, nonche' nel rispetto della normativa
vigente, l'infermiere puo' erogare sia all'interno della farmacia, sia a
domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle
effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a
domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a
garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attivita' possono
essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee guida
tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni. Gli infermieri intervengono altresi'
d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste
dal profilo professionale di appartenenza.
Art. 4
Prestazioni erogabili dai fisioterapisti
1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il fisioterapista puo' erogare
all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al
decreto del Ministro della sanita' n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni
professionali: a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di
propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al
superamento del bisogno riabilitativo; b) attivita' terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psico motorie e cognitive e
viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli
obiettivi di recupero funzionale.
2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve
rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali,
sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente,
nell'ambito dei precedenti settori.
Art. 5
Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri
per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario
nazionale, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei
correlati accordi di livello regionale.
2. L'accordo nazionale definisce, altresi', i principi ed i criteri in base ai
quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneita' dei
locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.
3. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei
locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo
svolgimento di attivita' infermieristiche e fisioterapiche.
4. Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi effettuabili
nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche competenze professionali e
nell'ambito dei connessi profili di responsabilita'.
5. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente
decreto non puo' comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle
singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali
correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni
legislative regionali in materia.
2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 dicembre 2010.
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 3, foglio n. 218.
Infermiere lavoro usurante (Decreto)
Scritto da Redazione Giovedì 03 Febbraio 2011 19:25
Il decreto sui lavori usuranti che, in sostanza, ripercorrerà quanto già previsto dal Governo precedente, dovrà identificare i casi in cui i lavoratori adibiti ad attività faticose avranno diritto a benefici pensionistici (fino a tre anni di anticipo per l'accesso alla pensione, a fronte di almeno 35 anni di contributi). Andrà in Parlamento entro il 24 febbraio per evitare che scada la delega.La realtà psichiatrica è usurante per chi ci lavora
Scritto da Infermierediritto - Luigi D'Onofrio Lunedì 10 Gennaio 2011 14:18
Dopo alcune vicissitudini personali, torno finalmente ad occuparmi di infermieristica legale. Una sentenza, emessa nelle scorse settimane dalla Corte d'Appello di Trento, confermando quanto stabilito nella sentenza del luglio 2009 emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo, ha introdotto l'importante e quasi inedito riconoscimento della rilevanza dello stress lavorativo fisico e psichico come fattore causale nell'insorgere o nel pieno manifestarsi di patologie cardiovascolari.Leggi tutto: La realtà psichiatrica è usurante per chi ci lavora
NORMATIVA INERENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO
Scritto da Redazione Giovedì 02 Dicembre 2010 14:59
- Deve essere scritto (CCNL 01.09.95 Art.28): in giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono scritte. L'ordine di servizio, che è un'ingiunzione al dipendente di violare le norme contrattuali, deve essere scritto anche per tutela sia del dipendente stesso che dell'azienda. Tale tutela non è presente se viene emesso verbalmente.
- Deve pervenire per tempo: e quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa. Il lavoratore non è tenuto a farsi reperire al proprio domicilio, né telefonicamente né con altri sistemi, tranne nel caso della pronta disponibilità (Art. 7 CCNLI 20.09.01).
- Deve essere motivato: nell'ordine di servizio deve apparire la motivazione per la quale è stato emesso, a garanzia della liceità dello stesso.
- Deve essere uno strumento eccezionale: altrimenti diverrebbe straordinario programmato, espressamente vietato dalla normativa in vigore (CCNL 07.04.99 Art.34 comma 1). La copertura dei turni deve essere garantita sulla base dei criteri organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi dovuti ad imprevisti. Se vi è carenza d'organico dovuta a motivi contingenti, la Direzione può organizzare i turni utilizzando l'istituto contrattuale della pronta disponibilità.
- Non deve sovrapporsi ad altri istituti contrattuali già previsti: non può essere utilizzato per il richiamo in servizio "oggi per oggi", in quanto si cade nell'istituto della pronta disponibilità. In questo caso, se il dipendente si rifiuta di adempiere l’ordine di servizio, non possono essere prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti. Inoltre il codice deontologico prevede per il personale infermieristico l'obbligo di presentarsi in servizio solo in caso di calamità pubblica. In caso di richiamo in servizio "oggi per domani", il ricorso all'ordine di servizio può essere legittimo, a patto che si rispettino una serie di vincoli. Infine esiste anche una sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il diritto del dipendente a potersi organizzare e programmare la propria vita privata. In caso di prolungamento dell'orario di servizio il dipendente è costretto a rimanervici fino all'arrivo della sostituzione (art.10 codice deontologico dell'infermiere e art.593 del C.P.); ma spetta al dirigente autorizzarlo (CCNL07.04.99 Art.34 comma 2) e, quindi, nel caso di più infermieri presenti, decidere e segnalare chi dovrà fermarsi in servizio.In caso di sospensione o interruzione delle ferie (art.19 CCNL), è necessario l'ordine di servizio, ma il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire almeno 15 giorni di congedo nel periodo estivo ai dipendenti che ne facciano richiesta e la fruizione del congedo ordinario (ferie) entro l'anno solare, al massimo, in caso di comprovata necessità di servizio entro i sei mesi successivi (!!!).
- Deve essere firmato dal dirigente responsabile in modo che si assuma la responsabilità dell'atto amministrativo.
- Non esiste un limite numerico di ordini di servizio effettuabili.
- Deve recare la data di emissione.
- Deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire al dipendente.
Alla luce della normativa vigente, la maggior parte degli ordini di servizio emessi dall'amministrazione di quest’azienda non sono conformi alla legge, quindi sono da considerarsi nulli. I dipendenti che non ottemperino agli ordini di servizio che non presentano le caratteristiche sopra citate non possono incorrere in alcuna sanzione né disciplinare né penale, anzi, parrebbero esserci gli estremi per una denuncia per illecito amministrativo e abuso di potere.Si ribadisce, inoltre, che l'ordine di servizio non implica alcuna conseguenza negativa sul curriculum professionale, né alcuna penalizzazione nelle valutazioni di merito per i lavoratori che vi ottemperino correttamente. L'ordine di servizio, pertanto, può essere richiesto dal dipendente ogni qualvolta ritenuto necessario a garanzia e salvaguardia dei propri diritti.
NORMATIVA INERENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIOCCNL 01.09.95Art.283. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:h. eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l'ha
impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata, per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla
legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Art.181. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico...2. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;c) orario di lavoro articolato (...) con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore;e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.08.91 N.266.
Art.198. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle esigenze del dipendente.9. (...) la fruizione delle ferie dovrà avvenire (...) assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.10.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché dell'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art.202. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo delle esigenze di servizio.3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
ART. 7 CCNLI 20.09.011. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la
struttura neltempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni
di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso
ed agli aspetti organizzativi delle strutture.6. Il servizio di p.d. va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta
un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La p.d. ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità di L.40.000 per ogni 12 ore.7. Due turni di
p.d. sono prevedibili solo nei giorni festivi.8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro
ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.10. Di regola non potranno essere previste più di sei turni di p.d. al mese.
Codice penaleArt. 593Abbandono di persone incapaci.
Codice deontologico dell'infermiere professionale
Art.10L'infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senza la certezza della sostituzione.
CCNL 07.04.99Art.341. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. (...)6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
Nuove disposizioni per la gestione del Servizio Sanitario - DGR n. 621 del 13/10/2010
Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Novembre 2010 19:19 Scritto da sanita.regione.lombardia.it Mercoledì 10 Novembre 2010 18:21
Sono state deliberate le nuove regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale (DGR n. 621 del 13/10/2010 "Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010 - III provvedimento); di seguito alcune importanti novità:
Durata dell'impegnativa
Le impegnative per prescrivere gli esami saranno valide per 1 anno, a partire dalla data di compilazione da parte del
medico fino alla data di prenotazione della stessa prestazione.
Leggi tutto: Nuove disposizioni per la gestione del Servizio Sanitario - DGR n. 621 del 13/10/2010
I motivi di licenziamento vanno dimostrati sentenza n. 5765/2010
Ultimo aggiornamento Sabato 09 Ottobre 2010 09:30 Scritto da L. Brancaccio Venerdì 08 Ottobre 2010 18:42
Nella pubblica amministrazione «scarso rendimento», «bassa preparazione professionale» e «carente affidabilità», se non dimostrati adeguatamente, non sono di per sé elementi sufficienti per licenziare un dipendente. Anche se si tratta di un precario con contratto a termine. La sentenza n. 5765/2010, emessa dalla quarta sezione della Lombardia, ha accolto il ricorso di un'infermiera contro il provvedimento di licenziamento voluto nel lontano 1995 dall' amministrazione dell'Istituto neurologico Besta. La decisione riguardava un intero gruppo di infermieri evidentemente giudicati negativamente dai vertici dell'ospedale.
Leggi tutto: I motivi di licenziamento vanno dimostrati sentenza n. 5765/2010
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (Legge n 38-10)
Giovedì 02 Settembre 2010 18:31
Altri articoli...
Pagina 1 di 4
«InizioPrec.1234Succ.Fine»