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Malattia
Un dipendente, assunto a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova, può richiedere di assentarsi dal lavoro in seguito a problemi di salute purché documentati da certificato medico, fino ad un massimo di 547 giorni (18 mesi) percependo lo stipendio secondo un calcolo di giorni effettuati di malattia nei 3 anni precedenti alla richiesta.
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Giorni
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Stipendio
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Mesi
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274gg
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100%
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9 mesi
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91gg
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90%
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3 mesi
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182gg
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50 %
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6 mesi
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547gg
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TOTALE
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18 mesi
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Tutela della maternità
C’è differenza tra l’aspettativa per motivi personali è quella per maternità. Art. 53 comm. 7 Tutela della maternità “Nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva fra gli stessi di dieci mesi. Detto congedo è fruibile anche frazionatamene.
In relazione agli ultimi quattro mesi il congedo è frazionabile per periodi non inferiori al mese e, se il congedo è riferito al periodo estivo, la richiesta va presentata entro il 30 aprile dell’anno di fruizione o in data successiva da stabilirsi a livello di contrattazione decentrata.
Nel caso di più richieste nell’ambito della stessa unità operativa è prevista una rotazione del personale, al fine di garantire i livelli di assistenza, secondo criteri da definire in sede di contrattazione decentrata.”
Riassumendo, ha diritto il genitore dopo l’astensione obbligatoria per maternità (in pratica i tre mesi dopo la nascita), e sono:
1 mese al 100% dello stipendio e 5 mesi al 30%, in seguito puoi richiederne altri 5 mesi senza percepire stipendio. Si ha diritto per ogni figlio fino al compimento del 8° anno di vita, si possono prenderli frazionati o continuativi, l’importante è farne richiesta almeno 15 giorni prima.
Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c). … 8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra Azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa azienda o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e otivata richiesta, possono almeno 15 giorni prima.'to delderne altri 5 mesi senza percepire stipendio. endio e 5 mesi al 30%.
Documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238.
Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.”
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