Le
parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono
atto della necessità di correggere i seguenti errori
materiali:
- art. 14, al comma 5 e al comma 9, la lettera di
riferimento del comma 7 è h) e non g);
- art. 19, comma 1 lett. d), dopo le parole "come
modificato dall'art. 23, comma 6" vanno aggiunte le
parole "del presente CCNL";
- art. 22, comma 2, dopo le parole "primo periodo" vanno
aggiunte le parole "del CCNL integrativo del 20
settembre 2001"; al comma 4 del medesimo articolo al
penultimo rigo il comma esatto è "2" e non "3";
- art. 23, comma 3, punto 2, lett. c, il periodo "è
disapplicato l'art. 49 del DPR n. 270 del 1987" è
sostituito dal seguente "Sono disapplicati l'art. 49 del
DPR n. 761 del 1979 e l'art. 63 del DPR n. 270 del
1987";
- art. 33, comma 3, dopo le parole "entro trenta giorni"
vanno aggiunte le parole "dall'entrata in vigore del
presente CCNL";
- art. 37, comma 1 dopo la parola "disapplicazione" sono
abrogate le parole successive sino al punto. Esse sono
sostituite dalle seguenti: "dell'art. 49 del DPR 761 del
1979, dell'art. 63 del DPR 270 del 1987 e dell'art. 47,
comma 2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001"
- allegato1, nelle modalità di accesso alla categoria C,
con riferimento ai requisiti culturali e professionali
per l'accesso dall'esterno al 1° alinea, dopo le parole
"per il profilo della puericultrice" va aggiunta la
parola "esperta".
Al termine, le parti sopracitate sottoscrivono il
contratto nel testo che segue:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
INDICE
PARTE I – NORMATIVA
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali
CAPO I : Obiettivi e strumenti
Art. 3
Relazioni sindacali
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
CAPO II : Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III : Prerogative e diritti sindacali
Art. 6
Norma di rinvio
Art. 7
Coordinamento regionale
TITOLO III - Classificazione del personale
CAPO I : Il sistema classificatorio
Art. 8
Conferma dei principi del sistema
Art. 9
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
TITOLO IV – Rapporto di lavoro
CAPO I – Norme disciplinari
Art. 10
Clausole generali
Art. 11
Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art. 12
Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art. 13
Codice disciplinare
Art. 14
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 16
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II : Politiche di sviluppo e gestione del
personale
Art. 17
Obiettivi
Art. 18
Nuovi profili
Art. 19
Investimenti sul personale per il processo di
riorganizzazione aziendale
Art. 20
Formazione ed ECM
CAPO III Disposizioni varie
Art. 21
Mobilità
Art. 22
Tempo parziale
Art. 23
Disposizioni particolari
PARTE II - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I : Trattamento economico
Art. 24
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico
iniziale
CAPO II: Indennità
Art. 25
Indennità per turni notturni e festivi
Art. 26
Indennità per l'assistenza domiciliare
Art. 27
Indennità SERT
Art. 28
Indennità del personale sanitario della categoria B,
livello economico BS
CAPO III: Fondi
Art. 29
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno
Art. 30
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali
Art. 31
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle posizioni organizzative, del valore comune delle
ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica
Art. 32
Risorse per la contrattazione integrativa
Art. 33
Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la
contrattazione integrativa
Art. 34
Norma di riequilibrio
Art. 35
Effetti dei nuovi stipendi
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
Norma finale
Art. 37
Disapplicazioni
Allegati da A ad E
Allegato 1
: Modifica alle declaratorie della categoria C
Allegato 2
: Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Dichiarazioni a verbale e congiunte

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del
comparto di cui all'art. 11 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino -
ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi
di privatizzazione - si applica il presente contratto
sino all'individuazione o definizione, previo confronto
con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie,
della nuova specifica disciplina contrattuale del
rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del
relativo contratto collettivo quadro per la definizione
del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3. Nel testo del presente contratto, i riferimenti
normativi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni (in
particolare il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 come
modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49, 168 e 254
tutti del 2000) sono riportati come "d.lgs. n. 502 del
1992". I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
sono riportati come "d.lgs. n.165 del 2001". Le leggi nn.
53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed
integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001.
4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere,
alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ
per la definizione dei comparti di contrattazione del 18
dicembre 2002 è riportato nel testo del presente
contratto come "aziende ed enti".
5. Nel testo del presente contratto per "dirigente
responsabile" si intende il dirigente preposto alle
strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi
ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi
regionali di organizzazione. Con il termine di "unità
operativa" si indicano genericamente articolazioni
interne delle strutture aziendali così come individuate
dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 -
31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal
1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari
da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data
di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il
mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del
d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione
della parte economica da corrispondere, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL
del 7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si
riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto
dal CCNL 7 aprile 1999 e dal CCNL integrativo del 20
settembre 2001, con le modifiche riportate ai seguenti
articoli.
Art. 4.
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la
parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che,
per loro natura, richiedano tempi di negoziazione
diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9,
comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999, per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal
fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN
il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL
del 7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
CAPO
II
Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le
parti prendono atto che il fenomeno del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da
altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va
prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado
delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute o la professionalità o la dignità del lavoratore
stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza
o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed
opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale
del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di
lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste
dall'art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 sono,
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti
compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione
alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno,
con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine
alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate
alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il
funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno
del mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità
di attuare, nell'ambito dei piani generali per la
formazione, previsti dall'art. 29 del CCNL
7 aprile 1999, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e
delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e
delle dinamiche interpersonali all'interno degli
uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti delle
aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte
anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei
due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l'operatività dei
Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al
loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati
adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei
propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione
annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in
carica per la durata di un quadriennio e comunque
fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei
Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
CAPO
III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio
1.
Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a
quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in
particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità
di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende
ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio
1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18
dicembre 2002 e loro successive modificazioni.
2. Il secondo alinea dell'art. 8, comma 1, lett. b) del
CCNL 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:
"-
dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse
alla contrattazione nazionale;"
Art. 7
Coordinamento Regionale
1.
Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende
ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. 165 del
2001, le Regioni possono emanare linee generali di
indirizzo per lo svolgimento della contrattazione
integrativa, previa informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nelle seguenti materie relative :
a)
all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui
all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate
all'istituto della produttività che dovrà essere sempre
più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi
aziendali e regionali;
b) alla realizzazione della formazione continua,
comprendente l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle
aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile
1999 ora art.31, comma 2, lett. a);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di
aumento della dotazione organica del personale o dei
servizi anche ad invarianza del numero complessivo di
essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999,
confermato dall'art. 31, comma 8 del presente
contratto).
2.
Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono,
comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste
per la formazione del fondo dell'art. 39 del CCNL 7
aprile 1999, confermato dall'art. 31 del presente
contratto, nonchè le modalità di incremento ivi
stabilite.
3. L'art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le
parole "ed aggiornamento professionale" è integrato dal
periodo " e sulla la verifica dell'entità dei fondi di
cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (di
pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell'art.
4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora, rispettivamente
artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a
quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di
atti di programmazione regionale, assunti in
applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando
il valore della spesa regionale dei fondi medesimi".
L'ultimo periodo del comma è abrogato.
4. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e
dei protocolli stipulati per l'applicazione dell'art. 6,
comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all'ARAN
per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del
d.lgs n. 165 del 2001.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 8
Conferma dei principi del sistema
1.
Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di
garantire il progressivo miglioramento della
funzionalità dei servizi delle aziende ed enti nonché
promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità
dell'assistenza erogata, le parti convengono sulla
opportunità di confermare l'attuale sistema di
classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di
proseguire, anche con il presente contratto, nel
processo di valorizzazione professionale dei lavoratori,
che si configura come strumento di supporto alla riforma
stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con
il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione
ottimale delle risorse umane e sulla base
dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore
flessibilità organizzativa attuata con i contratti
collettivi del precedente quadriennio, le parti
ritengono che la contrattazione integrativa debba
valorizzare, in particolare, i seguenti principi già
enunciati nel citato sistema classificatorio:
a)
rispetto delle percentuali di accesso dall'esterno
secondo le vigenti disposizioni;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati
dai candidati, in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le categorie e i
profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai
sensi dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999,
all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli
altri titoli culturali e professionali, ai corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale ed alle
prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato
ai fini della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che
hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi
automatismi generalizzati e basati solo sull'anzianità
di servizio;
c) nelle progressioni verticali di sviluppo
professionale, rispetto della provenienza del personale
dal livello economico immediatamente inferiore.
3.
Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione
continua, che attraverso una serie organica ed
articolata di interventi, costituisce un fondamentale
fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento
delle competenze, nonché di affermazione di una nuova
cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena
attuazione all'art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, come
integrato dall'art. 20 del presente contratto, in
particolare rendendo disponibili le risorse indicate
nell'ultimo comma di tale ultima norma.
4. Le parti confermano, altresì il sistema della
progressione economica orizzontale disciplinato
dall'art. 35 del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i
criteri ivi indicati ed, in particolare, l'adozione di
metodologie per la valutazione permanente delle
prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti -
oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lettera
B) del CCNL 7 aprile 1999 - da utilizzare unitamente
agli elementi previsti dalla medesima norma.
5. Infine le parti si danno reciproco atto della
operatività dei contratti integrativi già stipulati
aventi, tra l'altro, per oggetto il sistema
classificatorio secondo i livelli e per le parti
demandate a tale fonte e, conseguentemente, si impegnano
ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni
utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione
degli stessi.
Art. 9
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
1. Le
parti, inoltre, attuata la fase di prima applicazione
del sistema classificatorio di cui all'art. 8 e tenuto
presente quanto previsto dagli art. 18 e seguenti del
presente contratto sulle politiche di gestione del
personale, si danno atto della necessità di valutarne i
risultati nella prospettiva di pervenire ad una
semplificazione del sistema di classificazione per una
migliore gestione ed un impiego più flessibile delle
risorse umane anche attraverso la ricomposizione dei
processi lavorativi all'interno della medesima categoria
mediante un arricchimento delle attuali declaratorie che
consenta di adeguare il sistema di classificazione alle
esigenze poste alla base del processo di riforma.
2. A tal fine è istituita, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, una
Commissione Paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali e
Confederazioni firmatarie del presente CCNL, con il
compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza
idonei al monitoraggio del sistema classificatorio
nonchè per formulare eventuali proposte dirette alla
eventuale verifica del sistema nel senso indicato nel
comma 1.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
Art. 10
Clausole generali
1. E'
confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL
del 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli articoli
28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt.
30 e 32 del medesimo contratto sono disapplicati e
sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del presente
contratto.
Art. 11
Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è
modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di
lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d) le parole "alla legge 4
gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con "al DPR del
28 dicembre 2000, n.